COSTITUZIONE
Art. 1
STATUTO DELLA SOCIETÀ PER IL PALAZZO DUCALE
È costituito in Mantova l’Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato “Società per il Palazzo Ducale – APS”, associazione fondata nel 1902, regolata dal presente Statuto e, in quanto non disponga, dal D.Lgs. 117/2017.
SCOPI E FINALITA’
Art. 2
Scopi della “Società per il Palazzo Ducale” sono: contribuire alla tutela, alla conservazione, all’accrescimento e alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del Palazzo Ducale, nonché di altri beni mantovani; prestare collaborazione agli Enti preposti a tali scopi nel conseguimento dei loro fini; concorrere alla formazione di una elevata coscienza di questi valori specie tra i giovani.
Art. 3
L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta e personale e gratuita dei propri aderenti, in conformità a quanto detto nell’articolo precedente, potrà interessarsi oltre che al Palazzo Ducale, anche ad altri monumenti della città e della provincia nonché promuovere e partecipare a quelle attività che contribuiscano a sviluppare, nella cittadinanza, la conoscenza del patrimonio artistico mantovano e adaccrescere la consapevolezza della propria appartenenza al territorio. Quanto previsto nell’oggetto dell’associazione, potrà essere svolto sia in Italia che in altri Stati, ponendo particolare attenzione agli scambi culturali sia all’interno che all’estero.
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare le attività di interesse generale rappresentate da:
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
ADERENTI, DIRITTI E DOVERI
Art. 4
I membri dell’associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
• soci ordinari che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell’associazione
• soci benemeriti che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo
• soci onorari nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in considerazione di particolari meriti nei confronti dell’Associazione; i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annua.
In ciascuna categoria possono essere ammesse tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche e gli Enti in genere, nelle persone dei loro rispettivi rappresentanti legali.
L’Assemblea fissa le quote annue dei soci ordinari e benemeriti. Hanno titolo a una quota agevolata i soci ordinari studenti e i famigliari dei soci.
Art. 5
È costituito, nell’ambito dell’associazione, un “Gruppo Giovani” che potrà raccogliere i soci di età fino ad anni 30. Esso sarà retto da due coordinatori scelti dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
Art. 7
Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’associazione. Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione coloro che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della prima convocazione utile.
Art. 8
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta e lo stesso rappresentante non può rappresentare più di tre Soci. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
Art. 9
Gli aderenti cessano di partecipare all’associazione:
• per dimissione volontaria
• per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso
• per decesso
• per comportamento contrastante con gli scopi statutari.
L’esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto. Il Collegio dei Probiviri delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 10
Le quote valgono per l’anno solare in cui sono state versate, o per l’anno solare successivo se il versamento avvenga dopo il 30 settembre. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. In caso diverso il socio si intende impegnato anche per l’anno successivo.
La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.
Art. 11
Gli aderenti hanno diritto:
• di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento dei contributi) e di votare direttamente o per delega
• di essere eletti alle cariche sociali
• di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali e di consultare liberamente i libri sociali e contabili dell’Associazione
• di partecipare alle attività promosse dall’associazione
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento
• il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio di Amministrazione. Il consiglio di Amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Art. 12
Gli aderenti sono obbligati:
• a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
• a versare il contributo stabilito dall’Assemblea
• a svolgere le attività preventivamente concordate,
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
Art. 13
Le prestazioni fornite dagli aderenti e in generale da tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti in apposito Regolamento.
PATRIMONIO – ENTRATE
Art. 14
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
• da beni mobili e immobili che sono e diverranno di sua proprietà
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio
• dalle quote dei soci
• dalle contribuzioni pubbliche o private
• dai proventi di iniziative sociali svolti nei limiti di quanto previsti dalla normativa in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti Non Commerciali.
Art. 15
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• contributi degli aderenti per le spese dell’associazione
• contributi di privati
• contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche
• contributi di organismi internazionali
• donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio
• rimborsi derivanti da convenzioni
• rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
• ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
Art. 16
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
ORGANI SOCIALI
Art. 17
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci.
• il Consiglio di Amministrazione.
• il Presidente ed il Vice – presidente.
• Il Segretario e il Tesoriere.
• il collegio dei Revisori
• il collegio dei Probiviri
ASSEMBLEA
Art. 18
L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 4 ed è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea Ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Ad essa debbono essere sottoposti:
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali
• nomina e revoca, qualora ne ricorrano le condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, dell’organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
• approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
• deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti
• approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari
• deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
• approvazione del regolamento per la nomina degli organi sociali.
Art. 19
L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci e comunque è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
Art. 20
L’assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria validamente costituita delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti di persona o per delega.
L’Assemblea Straordinaria, fatto salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione, è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto presenti o per delega.
Art. 21
Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante invito spedito ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
Art. 22
Ogni socio ha diritto ad un voto (se in regola con il pagamento del contributo). L’elezione delle cariche sociali è disciplinata da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE
Art. 23
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove soci nominati dall’Assemblea per il periodo di tre anni.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Al Consiglio spettano indistintamente tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatti salvi i poteri assegnati dallo Statuto all’Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale.
I membri del Consiglio sono rieleggibili.
Art. 24
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice – presidente, un Tesoriere e un Segretario.
L’incarico di Tesoriere e quello di Segretario possono essere ricoperti dallo stesso consigliere.
Spetta al Presidente la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte a qualsiasi terzo.
La firma spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice – presidente.
È facoltà del Presidente conferire, con apposito atto scritto, formale delega a uno più componenti del Consiglio di Amministrazione, specifici e definiti autonomi poteri, compresa la firma, in materia di gestione amministrativa-contabile, di iniziativa o di adozione atti, con obbligo di successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
Art. 25
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice – presidente o, per loro incarico, dal Segretario, mediante invito spedito (salvo i casi di urgenza) almeno sette giorni prima dell’adunanza e contenente l’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l’intervento della maggioranza dei Consiglieri. Qualora un Consigliere rimanga assente, senza giustificato motivo, per oltre tre sedute consecutive, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dalla carica da parte del Consiglio. Per il caso di decadenza di uno o più consiglieri fra quelli eletti dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria delibera alla loro surrogazione con i soci non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze in conformità al verbale dell’Assemblea. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio
Art. 26
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in difetto, dal Vice – presidente o, in assenza pure di quest’ultimo, da chi ne sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.
Art. 27
Spetta al Consiglio di decidere sull’ammissione dei soci, a qualsiasi categoria essi appartengono fatto salvo quanto disposto dall’art. 7 del presente statuto
Art. 28
Il Consiglio può redigere un Regolamento dell’associazione.
BILANCIO
Art. 29
L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117 /2017 qualora emanato.
Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
La bozza del bilancio consuntivo, la relazione sull’attività svolta e la bozza del bilancio preventivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro i termini di legge.
Il bilancio predisposto dal Consiglio è esaminato dal Collegio dei Revisori, composto da tre soci che ne riferiranno all’Assemblea.
Art. 30
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 31
Il Collegio dei Revisori, eletto dall’Assemblea Ordinaria tra i soci dotati di adeguata preparazione, è composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti.
È l’organo di controllo amministrativo dell’Associazione.
• accerta, almeno ogni quattro mesi, la situazione di cassa dell’Associazione
• revisiona i bilanci, riferendo all’Assemblea con apposita relazione scritta
• ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto.
La carica di Revisore non è cumulabile con altre cariche in seno all’Associazione.
Non sono eleggibili i soci che siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
Al Collegio dei revisori si affiancano l’Organo di Controllo e/o il Revisore legale dei conti qualora si renda necessaria la loro nomina ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117 /2017.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 32
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Ordinaria preferibilmente tra i soci con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione, e comunque tra quelli dotati di adeguata preparazione.
È composto da un Presidente e due membri effettivi.
È l’organo che decide inappellabilmente, pro bono et aequo, e senza formalità di procedura, sulle infrazioni statutarie e regolamentari, nonché sulle infrazioni alle norme associative commesse dagli iscritti; allo stesso modo, dirime ogni controversia tra gli organi dell’Associazione, tra l’Associazione e gli iscritti, come pure tra l’Associazione e terzi, sempre facendo salvo il principio del contraddittorio.
È di competenza del Collegio dei Probiviri pronunciarsi su eventuali opposizioni al rigetto di richiesta di nuova iscrizione alla Società, nonché sull’esclusione di soci ai sensi del precedente articolo 9.
La carica di Proboviro non è cumulabile con altre cariche in seno all’Associazione.
I membri del Collegio restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 33
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall’Assemblea Straordinaria dei soci, convocata con specifico ordine del giorno, col voto favorevole di almeno i. dei soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.
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Approvato dall’Assemblea ordinaria del 25 marzo 2023